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Adozione nazionale e internazionale

Adozione nazionale e internazionale

Presentare la domanda per l’Adozione Nazionale significa dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino dichiarato in stato di adottabilità e presente sul territorio italiano. Il Tribunale per i Minorenni non esprime alcun parere positivo o negativo, ma si limita a valutare le caratteristiche della coppia disponibile per un eventuale abbinamento con un minore.
Presentare la domanda per l’Adozione Internazionale vuol dire dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino proveniente da un paese straniero, per il quale non c’è stata la possibilità di aiutarlo all’interno della propria famiglia e non si è resa attuabile l’Adozione nel suo paese di origine. Il Tribunale per i Minorenni emette un decreto di Idoneità o non Idoneità della coppia.

Organi istituzionali competenti
Il Tribunale per i Minorenni è l’organo Istituzionale preposto ad accogliere le domande di Adozione Nazionale e/o Internazionale, avviare, seguirne la procedura e disporre i provvedimenti.
Il GIL Adozioni (Gruppo Integrato Lavoro), composto da psicologi e assistenti sociali della ASL e dei Comuni, svolge su mandato del Tribunale, funzioni di:
- Informazione-formazione, orientamento e valutazione delle coppie aspiranti l’Adozione
- Verifica e sostegno alle famiglie nella fase post adottiva (Adozione Internazionale) e nell’affidamento preadottivo (Adozione Nazionale)

Chi può fare la richiesta
Possono fare la richiesta di Adozione Nazionale (ADN) o Internazionale (ADI)
- coniugi sposati da almeno tre anni.
- coppie di fatto conviventi in modo stabile da almeno tre anni e coniugate al momento della dichiarazione di disponibilità.

Documenti da presentare
I documenti da presentare al Tribunale al momento della richiesta sono:
- certificato di nascita
- certificato di residenza
- stato di famiglia
- certificato di matrimonio / dichiarazione di convivenza
- certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
- dichiarazione di assenso all’adozione resa dai genitori di ciascuno dei coniugi davanti al segretario comunale oppure certificati di morte se i genitori sono deceduti

I suddetti documenti devono essere presentati da entrambi i coniugi in carta semplice, in originale e in duplice copia nel caso si presentino domande sia per la nazionale sia per l’ internazionale.

Percorso procedurale
Dopo la presentazione della domanda (dichiarazione di disponibilità all’adozione) presso il Tribunale, inizia l’iter per la verifica dei necessari requisiti attraverso:
Colloqui con gli operatori del G.I.L. competenti per territorio, che si concluderanno con una relazione psico-sociale.
Gli operatori provvederanno a convocare la coppia, seguendo i criteri stabiliti nelle riunioni di coordinamento del G.I.L.

Accertamenti effettuati dal Commissariato di zona
Certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio di Medicina legale.
Tutta la documentazione sarà inoltrata al Tribunale, dove la coppia sosterrà uno o più colloqui con un Giudice Onorario delegato.

Da questo momento l’iter adottivo segue due strade diverse:

L’Adozione Nazionale
Prevede l’inserimento dei coniugi in un elenco di coppie che il Tribunale convocherà quando, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e risorse, dovrà scegliere quella più adatta a rispondere alle esigenze psicofisiche e affettive di un minore in stato di abbandono.
La disponibilità all’Adozione Nazionale decade dopo tre anni dalla presentazione della domanda.

L’Adozione Internazionale

Prevede un Decreto di Idoneità, emesso dal Collegio dei Giudici Togati. Tale Decreto permette alla coppia, entro un anno, di rivolgersi e dare il mandato ad uno degli Enti autorizzati all’Adozione Internazionale.
L’Ente, ha il compito di curare tutto il procedimento nel paese di origine del minore e preparare la coppia per favorire un migliore percorso educativo con un bambino proveniente da altre culture. Inoltre, informa sulle procedure adottive nei paesi in cui opera e sui rispettivi costi per svolgere le pratiche necessarie.

Tempi
Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda ( dichiarazione di disponibilità all’ Adozione), il Tribunale trasmette al G.I.L Adozioni, al Commissariato di zona e alla Medicina Legale la richiesta di accertamenti sui coniugi.
Il G.I.L., entro quattro mesi dalla richiesta di accertamenti da parte del Tribunale, dovrà inoltrare la relazione finale, comprensiva della documentazione sanitaria.
Il Giudice Onorario, entro due mesi dall’arrivo di tutta la documentazione, convocherà la coppia per i successivi colloqui.

 

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